PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E/O VIOLAZIONI
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
“WHISTLEBLOWING POLICY” - L. 30.11.2017 N. 179
1. Fonte normativa
La Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, ha esteso anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al Modello 231 di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio/funzioni (in particolare, è stato modificato l’art 6 del D. Lgs. n. 231/2001, con l’introduzione dei nuovi commi 2 bis, 2 ter e 2 quater).
Il “sistema” si basa sui seguenti principi: Reintegrazione nel posto di lavoro, sanzioni per gli atti discriminatori, segretezza dell’identità del denunciante, blocco della tutela (sempre secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge in esame, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave), giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio (l'articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni) …”.
Con il D.Lgs 10 marzo 2023, n.24 è stata recepita la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. disciplina whistleblowing).
La nuova normativa si applica alle segnalazioni di violazioni, (i.e. di comportamenti, atti od omissioni) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione di discipline normative unionali o nazionali degli atti dell’Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori:
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.
La nuova disciplina, inoltre, deve essere applicata anche alle segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto lavorativo nel frattempo terminato, nonché a coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni oggetto di segnalazioni siano state acquisite durante il processo di selezione, ovvero in altre fasi precontrattuali.
Le segnalazioni di cui sopra potranno essere effettuate canali di segnalazioni interni all’ente, canale esterno gestito dall’ANAC o attraverso la divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. A tal fine, i soggetti destinatari della nuova normativa, devono attivare propri canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza del segnalante, del segnalato (la persona fisica o giuridica che menzionata nella segnalazione e alla quale è attribuita la violazione o indicata come implicata nella stessa), del contenuto della relazione della segnalazione e della relativa documentazione.
Al fine di far rispettare la nuova normativa, ANAC, ha il potere di sanzionare la violazione della nuova disciplina. I soggetti del settore privato che adottano il Modello 231/2001, che abbiano meno di 50 dipendenti, devono prevedere, nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti richiamati nel D.Lgs. n. 24/23.
Il nuovo decreto, che ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 per le aziende che nell’ultimo anno hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, nelle disposizioni finali, prevede (art. 23) l’abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di whistleblowing in quanto trasposte nel decreto:
- l’art. 54-bis del D.Lgs n.165/2001;
- l’art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. n. 231/2001;
- l’art. 3 della Legge 179/2017.
Il D.Lgs. n. 24/2023 sostituisce integralmente il comma 2-bis dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo che i modelli che sono definiti al comma 1, lettera a), prevedano canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, che è adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di cui al decreto attuativo della direttiva (UE) 1937/2019.
In attuazione di quanto sopra, il personale della Società di ARPECA S.P.A.
potrà effettuare le segnalazioni all’OdV, secondo le modalità previste dalla presente procedura, dalla procedura “Flussi informativi all’OdV” e dal Modello 231.
L’OdV e la società assicureranno le garanzie descritte nella presente procedura.
2. Scopo e finalità della procedura
La presente procedura deve essere esposta e resa visibile nei luoghi di lavoro, nonché accessibile a chiunque intrattenga rapporti giuridici con l’azienda (e se dotati di un sito internet dovrà essere pubblicata sul sito aziendale).
Scopo della presente procedura è quella di fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
Oggetto della segnalazione:
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.
- Violazione del Modello 231.
3. Destinatari della procedura
La presente procedura vede come destinatari i lavoratori (subordinati ed autonomi), i collaboratori, i volontari, i tirocinanti e in generale tutti coloro che abbiano appreso le informazioni delle violazioni che ritengono di dover segnalare, in occasione del rapporto di lavoro (anche in fase pre/post-contrattuale).
La tutela si applica anche ai facilitatori, ovvero le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, ai colleghi e alle persone del medesimo contesto lavorativo che abbiano rapporti di parentela entro il quarto grado.
4. Condotte segnalabili e contenuto delle segnalazioni
La protezione da ritorsioni tutela la persona che effettui una segnalazione riguardante:
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.
- Violazione del Modello 231.
Le segnalazioni NON possono avere ad oggetto rivendicazioni di carattere personale.
***
E’ auspicabile che ogni segnalazione contenga i seguenti elementi:
- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della funzione/ruolo che ricopre nell’ente;
- Una chiara e dettagliata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Circostanze di tempo e di luogo, se conosciute, in cui sono stati commessi i fatti;
- Le generalità - se conosciute - che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati ovvero altri elementi che consentano di identificare il soggetto (es: qualifica o area in cui svolge l’attività);
- L’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ovvero l’indicazione di eventuali documenti a riprova della fondatezza di tali fatti.
Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.
Non è necessario che il dipendente/segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere.
Si evidenzia però che le tutele previste dal citato decreto non sono garantite al segnalante, ed anzi allo stesso è irrogata una sanzione disciplinare nei casi on cui dovesse essere accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per o reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
5. Canali e modalità per presentare le segnalazioni
La gestione del canale di segnalazione interno è regolata dalla presente procedura secondo le modalità di seguito indicate:
- IN FORMA SCRITTA utilizzando l’apposito canale informatico, pubblicato sul sito della società o all’indirizzo https://arpeca.segnalazioni.net.
- IN FORMA ORALE attraverso l’apposito canale informatico, pubblicato sul sito della società o all’indirizzo https://arpeca.segnalazioni.net, ovvero su richiesta del segnalante mediante un incontro diretto fissato entro 7 gg. dalla richiesta.
Se la segnalazione dovesse essere presentata ad un soggetto diverso quest’ultimo dovrà essere tempestivamente inoltrarla all’Organismo di Vigilanza.
Una volta ricevuta la segnalazione, il soggetto incaricato di tale funzione:
- entro 7 giorni, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento;
- mantiene interlocuzioni col segnalante a cui potrà chiedere integrazioni;
- dà seguito alla segnalazione;
- entro 3 mesi, (decorrenti dall’avviso di ricevimento o in mancanza dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione) fornisce riscontro alla segnalazione.
Si potrà inoltre effettuare una segnalazione esterna tramite la piattaforma informatica dell’ANAC accessibile sul sito istituzionale al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/
La segnalazione all’ANAC è prevista, nei seguenti casi:
1) se non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione o questo non è attivo o non è conforme alla normativa;
2) è già stata effettuata la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
3) vi sono fondati motivi che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito o che possa determinare motivi di ritorsione;
4) vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.
6. Forme di tutela del segnalante (Whistleblower)
- Obblighi di riservatezza
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.
Oltre ai casi in cui il canale di segnalazione interna preveda il ricorso a strumenti di crittografia, è comunque sempre garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
L’identità de segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non può essere rivelata senza il consenso del segnalante, fermo quanto previsto dall’art. 12 D.Lgs.n. 24/2023.
B. Divieto di atti di ritorsione
La normativa prevede il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono NULLI.
La predetta tutela del segnalante trova un limite solo nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art 2043 c.c.
E’ prevista la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, con diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro; la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell’art 2103 c.c., nonché il risarcimento del danno e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
Gli esempi di ritorsioni sono indicati all’art. 17 del D.Lgs.n. 24/2023.
In caso di controversie legate all’accertamento dei comportamenti ritorsivi si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della presentazione della segnalazione - spetterà al datore di lavoro l’onere di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione (c.d. prova contraria a carico del datore).
5. Sanzioni disciplinari
Fermi restando gli altri profili di responsabilità il sistema disciplinare adottato ai sensi dell’art. 6 del Decreto 231, prevede specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni:
- Nel caso di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, come pure nel caso di omessa istituzione dei canali di segnalazione o di omessa adozione delle procedure per l’effettuazione e la gestione della segnalazione all’amministratore/legale rappresentante (o agli altri soggetti responsabili) sarà applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall’incarico e nei casi più gravi, la revoca dall’incarico.
- Nel caso di segnalazioni false, effettuate con dolo o colpa grave, saranno applicate le seguenti sanzioni disciplinari:
- Nel caso di segnalazione effettuata con colpa grave, sarà applicata la sanzione della sospensione dal lavoro e/o dalla retribuzione per il periodo massimo previsto dal CCNL applicato;
- Nel caso di segnalazione falsa effettuata con dolo, sarà applicata la sanzione del licenziamento disciplinare.
- Nel caso la segnalazione falsa, effettuata con dolo o colpa grave, provenga da un Amministratore della società oppure da un membro dell’OdV, sarà applicata la sanzione disciplinare della revoca dall’incarico.
7. Fasi e tempistiche del procedimento di segnalazione
Una volta ricevuta la segnalazione l’OdV di ARPECA S.P.A:
- entro 7 giorni, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento;
- mantiene interlocuzioni col segnalante a cui potrà chiedere integrazioni;
- dà seguito alla segnalazione;
- entro 3 mesi, (decorrenti dall’avviso di ricevimento o in mancanza dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione) fornisce riscontro alla segnalazione.
8. Adozione e pubblicità della presente procedura
La presente procedura (Whistleblowing Policy) costituisce parte integrante e vincolante del Modello di Organizzazione e Gestione dell’ente.
Tale policy/procedura verrà portata a conoscenza di tutto il personale e dei soggetti, funzioni e organi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni e sarà inclusa nei programmi di formazione relativi al Modello 231.
9. Segnalazioni anonime
Le tutele previste dal Decreto 24/2023 sono applicabili anche nei casi di segnalazioni ANONIME se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.